Art. 19.
(Reato tentato).

      1. In materia di reato tentato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che chi, intenzionalmente e mediante atti idonei, intraprenda l'esecuzione di un reato, o si accinga a intraprenderla con atti che immediatamente la precedano, sia punito per reato tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, con una pena ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella prevista per il reato consumato;

          b) prevedere che sia esclusa la punibilità del tentativo nei casi di inesistenza dell'oggetto;

          c) prevedere che non sia punibile chi volontariamente desista dall'azione o volontariamente impedisca l'evento o volontariamente si adoperi con atti idonei per impedire l'evento, anche se esso non si verifichi per una causa diversa;

          d) prevedere che l'agente, nel caso di cui alle lettere b) e c), sia punibile per gli atti compiuti se essi costituiscano di per sé un reato;

          e) prevedere che la punibilità per il tentativo possa essere esclusa per singoli reati o per categorie di reati.

 

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